Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

      1. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, che le somme depositate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.